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COME ASSOCIARSI
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “PRODUTTORI E INSTALLATORI LATTONERIA EDILE - P.I.L.E.”

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ARTICOLO 1
SCOPI E DURATA
L’ associazione produttori e installatori lattoneria edile che è apolitica, apartitica, e senza scopo di lucro, si propone di :
a) promuovere e tutelare la conoscenza in Italia ed all’ estero l’ attività di lattoneria edile delle imprese associate;
b) depositare, se necessario, il marchio collettivo che contraddistinguerà l’ associazione e gli associati;
c) tutelare e difendere il marchio di cui al punto b);
d) regolamentare la concessione e l’ utilizzo agli associati del marchio collettivo;
e) promuovere, incentivare e sviluppare la conoscenza dell’ immagine delle aziende lattoniere associate attraverso l’ organizzazione diretta o in collaborazione con altri enti privati e non, di manifestazioni di ogni genere, di campagne di sensibilizzazione, anche di natura pubblicitaria, di attività editoriali e quant’ altro utile alla divulgazione dell’ immagine dell’ associazione;
f) promuovere e organizzare direttamente e non, studi e ricerche di mercato, corsi di formazione professionale volti a favorire la crescita e lo sviluppo gestionale, tecnologico e commerciale degli associati;
g) istituire, organizzare e gestire attività e corsi culturali, ricreativi, sportivi, manifestazioni fieristiche, spettacoli, viaggi organizzati e gite a favore degli associati e, comunque, legate al contesto economico degli associati o altri, che gli stessi ritenessero di voler attivare, attività tutte, comunque, intese come mezzo di elevazione sociale, morale, culturale ed economica dell’ associazione;
h) creare un rapporto costante con il mercato in merito alle scelte qualificanti le manifestazioni e le attività promosse dall’ associazione, anche con riferimento a tutte le problematiche di tipo organizzativo ed amministrativo connesse alle manifestazioni ed attività varie promosse dall’ associazione;
i) utilizzare ogni e qualsiasi forma pubblicitaria, promozionale e di sovvenzione inerente o connessa alle attività costituzionali dell’ associazione, anche se organizzate da altri enti, organizzazioni e/o istituzioni;
l) tutelare i diritti dell’ associazione e dei propri associati anche in sede giudiziaria; m) aderire ad altri organismi nazionali o sopranazionali aventi finalità analoghe o affini a quelle proprie dell’ associazione;
n) promuovere per conto degli associati acquisti di beni e servizi a condizioni di miglior favore.
La durata dell’ associazione è illimitata.

ARTICOLO 2
SEDE
L’ associazione ha sede in Forlì, Via C. Grigioni n. 7. L’ eventuale variazione della sede legale principale nell’ ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma deve essere approvata dall’ assemblea dei soci.

ARTICOLO 3
SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’ associazione le persone giuridiche e gli enti che, condividendo gli scopi ed i fini della associazione, chiedono di aderirvi e vengono accettati. Possono essere soci anche tutti gli imprenditori e le imprese svolgenti attività nel campo della lattoneria edile e coperture metalliche.

I soci si distinguono in:
FONDATORI : coloro che hanno dato vita all’ associazione.
SOSTENITORI : coloro che tramite versamenti volontari concorrono economicamente alla organizzazione dell’ associazione; sono nominati dal Consiglio Direttivo e partecipano alla assemblea senza diritto di voto.
ORDINARI : sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente statuto.
L’ ammissione all’ associazione è subordinata alle seguenti norme:
a) presentazione della domanda
b) pagamento della quota;
c) accettazione senza riserve del presente statuto.

I soci si obbligano a non adire per vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno uguali diritti ed eguali doveri, indipendentemente dalle quote versate.
Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive della associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età.

La qualifica di socio si perde :
- per dimissioni scritte;
- per morosità secondo i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all’ interessato del fatto addebitatogli, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 4
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Sono:
Assemblea Generale
Presidente
Consiglio Direttivo

ARTICOLO 5
ASSEMBLEA GENERALE
L’ assemblea generale è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali.
E’ ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di un altro consocio.
L’ assemblea ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente una volta all’ anno per la discussione e l’ approvazione dell’ attività sociale, secondo i punti previsti dall’ ordine del giorno. L’ assemblea inoltre approva il bilancio annuale entro il 30 giugno di ogni anno e dà le direttive per l’ attività futura.
L’ assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e deve essere convocata su domanda scritta da almeno la metà dei soci con diritto di voto; la richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione e l’ assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata a mezzo lettera semplice o anche a mezzo fax.
L’ assemblea generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione, mezzora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza un membro del Consiglio Direttivo, inviterà l’ assemblea a nominare il suo Presidente anche per acclamazione.
Il Presidente dell’ assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario che redigerà il processo verbale.
Il Presidente dell’ assemblea prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare con i dati fornitegli dalla segreteria la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’ assemblea e il numero dei voti validi dei presenti.
Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l’ assemblea delibera a maggioranza di voti. Ciascun socio potrà essere rappresentato in assemblea solo da un altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega di rappresentanza.
L’ assemblea ordinaria deve essere convocata con avviso inviato a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata a mezzo lettera semplice o a mezzo fax o vai e- mail.

ARTICOLO 6
ELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
Sono nominati all’ interno del Consiglio Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO : è composto di un numero di membri in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque. Tutti gli incarichi sociali, ivi compreso quelli di Presidente e Vice- Presidente, sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo l’ eventuale rimborso di spese sostenute e documentate in ragione dell’ Ufficio.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino a revoca. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Possono far parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti dei Soci Sostenitori.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri membri in forma scritta.
Il Consiglio Diettivo :
a) delibera sull’ ammissione dei soci
b) propone all’ assemblea l’ esclusione dei soci in conformità a quanto disposto dal presente Statuto;
c) redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’ approvazione dell’ assemblea;
d) delibera le quote associative annuali e altre contribuzioni da parte dei soci;
e) convoca l’ assemblea ordinaria e straordinaria;
f) adotta provvedimenti disciplinari e ad affida particolari incarichi;
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’ assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 7
IL PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell’ associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme e il regolare funzionamento dell’ attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d’ urgenza con l’ obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Il voto del Presidente determina l’ approvazione a maggioranza in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede le riunioni assembleari e quelle del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8
IL VICE – PRESIDENTE
Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.
ARTICOLO 9
SEGRETARIO – TESORIERE
Il Segretario – Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; redige e conserva i verbali delle riunioni; cura l’ amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili; provvede alla conservazione dei beni dell’ associazione ed alla liquidazione delle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Egli è il responsabile interno a livello amministrativo. Gli è consentito di avvalersi di persone esterne all’ associazione al fine della tenuta della contabilità, dei libri sociali e degli aspetti fiscali.

ARTICOLO 10
PATRIMONIO - BILANCIO E FONDO DI RISERVA
Il patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale; ad esso vengono attribuite le tasse di ammissione che i soci sono tenuti a versare all’ atto della domanda.
La quota associativa deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo entro e non olte il 30 novembre dell’ anno precedente alla quale la quota fa riferimento. La quota associativa deliberata deve essere versata entro e non oltre il 30 gennaio dell’ anno di riferimento. Il ritardo di oltre due mesi dalla scadenza legittimerà il Consiglio Direttivo a deliberare l’ esclusione del socio inadempiente. L’ anno finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio annuale deve essere approvato dall’ assemblea entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
L’ associazione ha l’ obbligo di accantonare annualmente una quota dell’ utile conseguito, decisa dall’ assemblea, a titolo di Fondo di Riserva. Tale fondo sarà amministrato su indicazione dell’ assemblea.

ARTICOLO 11
MODIFICHE ALLO STATUTO
Lo statuto può essere modificato dalla assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 dei soci.

ARTICOLO 12
SCIOGLIMENTO
Può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’ assemblea straordinaria e sarà deciso con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci votanti.
In caso di scioglimento dell’ associazione, l’ assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

ARTICOLO 13
Per tutta la durata dell’ associazione è espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che ciò non sia imposto dalla Legge.

ARTICOLO 14
Per il miglior conseguimento degli scopi statutari l’ associazione potrà concludere accordi economici con persone, enti e società accettando di dare pubblicità ai prodotti di questi e ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.

ARTICOLO 15
Tutte le controversie fra l’ associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, anche soci dell’ associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Forlì – Cesena.
Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Esso dovrà pronunciarsi in ogni caso entro novanta giorni. I Provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto o dall’ eventuale regolamento di disciplina, approvato dall’ assemblea dei soci.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.
Letto e approvato da tutti presenti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(DANTONE LUCA)
(MANNINO GAETANO)